Classificare il telefono effettivo prima di scegliere l’iter
Un telefono cellulare destinato al mercato UE non è autorizzato da un solo «certificato CE». Il fabbricante deve verificare congiuntamente radio, sostanze, ricarica, durabilità e informazioni ai consumatori. Occorre partire dal modello fisico, dalle funzioni software, dal metodo di ricarica e da chi lo immette per primo sul mercato UE. Un certificato estero, un modulo radio già provato o il marchio CE non dimostrano da soli la conformità del dispositivo completo.
Classificare il telefono effettivo prima di scegliere l’iter
Usare le definizioni dei regolamenti (UE) 2023/1670 e 2023/1669, non solo il nome commerciale. Un cellulare a tasti, uno smartphone con app di terzi, un cordless fisso e un dispositivo con schermo arrotolabile possono avere obblighi ambientali differenti. Le funzioni radio richiedono comunque un esame separato ai sensi della direttiva RED.
- Elencare reti cellulari/satellitari, SIM/eSIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, ricarica wireless, antenne, bande e modalità operative.
- Accertare ricarica via cavo, USB-C, eventuale USB Power Delivery, potenza massima e presenza dell’alimentatore nella confezione.
- Identificare sistema operativo, internet, dati personali, pagamenti o valore digitale, aggiornamenti e applicazioni di terzi.
- Fissare lancio UE, varianti, fabbricante, importatore, Stati di vendita, batteria e contenuto dell’imballaggio.
Ai fini dell’etichetta energetica, «smartphone» è una nozione più ristretta di un dispositivo con app: è necessario anche uno schermo tattile integrato con diagonale visibile di almeno 4,0 e meno di 7,0 pollici; regole specifiche valgono per schermi pieghevoli o multipli. Documentare le misure e verificare le esclusioni per schermi arrotolabili e comunicazioni ad alta sicurezza.
Prima di fare affidamento sul fascicolo OEM, individuare il fabbricante ai fini giuridici. Ai sensi dell’articolo 14 RED, l’importatore o distributore che immette il telefono sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure modifica apparecchiature radio già immesse sul mercato in modo da poterne compromettere la conformità RED, assume gli obblighi del fabbricante previsti dalla RED. Un rapporto di prova della fabbrica non trasferisce tali obblighi.
Matrice dei regimi di conformità per cellulari UE
È una matrice di screening: applicabilità, definizioni e deroghe vanno accertate per il modello specifico.
| Regime | Condizione di applicazione | Prove o azioni prima della vendita |
|---|---|---|
| RED 2014/53/UE | Emissione o ricezione di onde radio per comunicazione o radiodeterminazione. | Spettro, salute incluse esposizioni RF, EMC e sicurezza; fascicolo tecnico, dichiarazione UE e CE. |
| Cybersicurezza RED 2022/30 | Internet, dati personali/di traffico/posizione e trasferimenti di denaro per lettere (d), (e), (f). | Analisi delle minacce, EN 18031, restrizioni alla presunzione e possibile organismo notificato. |
| Caricatore comune 2022/2380 | Cellulare coperto con ricarica tramite cavo, dal 28/12/2024. | USB-C e interoperabilità di ricarica, pittogramma caricatore e etichetta di capacità di ricarica. |
| Progettazione ecocompatibile 2023/1670 | Smartphone e altri telefoni definiti dal 20/06/2025, considerate le esclusioni. | Resistenza, batteria, riparabilità, ricambi, istruzioni e supporto del sistema operativo. |
| Etichetta energetica 2023/1669 | Smartphone nel campo di applicazione, non ogni cellulare base, dal 20/06/2025. | Registrazione EPREL prima della prima immissione, dati verificati, scheda e materiali per negozi e web. |
| RoHS / REACH | Materiali elettronici e possibili sostanze limitate o estremamente preoccupanti. | Dichiarazioni materiali/RoHS; valutare REACH e SCIP alle condizioni previste. |
| RAEE / batterie / imballaggi | Apparecchio elettronico con batteria portatile e confezioni commerciali/di trasporto. | Bidone barrato, informazioni di raccolta, registrazioni EPR nazionali e obblighi di batterie/imballaggi. |
| Privacy / operatori | Dati personali o servizi di operatori mobili. | Verificare separatamente ruoli GDPR/ePrivacy e requisiti degli operatori; non sostituiscono il CE. |
| Passaggio al CRA | Prodotto digitale: notifiche dall’11/09/2026, regime principale dall’11/12/2027. | Processo di segnalazione subito e piano probatorio per la nuova disciplina. |
Scegliere correttamente la procedura RED
L’articolo 3, paragrafo 1, RED copre salute/sicurezza (anche obiettivi della bassa tensione senza limiti di tensione) e compatibilità elettromagnetica; il paragrafo 2 copre lo spettro. Per un apparato radio tali obblighi si valutano mediante RED: presunti certificati separati EMC/LVD non la sostituiscono. RoHS rimane un autonomo regime CE ove pertinente.
Ai sensi dell’articolo 17 il controllo interno della produzione è possibile per l’articolo 3(1). Per gli obblighi 3(2) e 3(3) è possibile solo applicando integralmente le norme armonizzate pertinenti citate nella Gazzetta ufficiale UE. Altrimenti occorrono esame UE del tipo con successivo controllo di conformità al tipo oppure garanzia qualità totale con organismo notificato. Un rapporto di laboratorio non equivale a certificato di esame UE del tipo.
Dal 01/08/2025 il regolamento delegato 2022/30 attiva gli obblighi RED pertinenti su reti, privacy e frodi. La decisione 2025/138 ha pubblicato EN 18031-1/-2/-3 con restrizioni della presunzione di conformità. Il regolamento 2026/339 abroga il 2022/30 soltanto dall’11/12/2027, quando il Cyber Resilience Act (CRA) entra pienamente in applicazione. L’articolo 14 CRA impone già dall’11/09/2026 segnalazioni per vulnerabilità sfruttate e gravi incidenti pertinenti, compresi prodotti immessi precedentemente sul mercato.
Le EN 18031 sono norme armonizzate a uso volontario, non un obbligo normativo autonomo. Le restrizioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale riguardano, fra l’altro, dispositivi utilizzabili senza impostare una password e un criterio di valutazione degli aggiornamenti sicuri nella EN 18031-3. Se le norme non coprono interamente un requisito applicabile dell’articolo 3(2) o 3(3) RED, occorre la procedura dell’articolo 17 con organismo notificato per tale requisito; il solo rapporto di prova non basta.
Per un telefono che consente trasferimenti di denaro, valore monetario o valuta virtuale, valutare specificamente l’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), RED: la decisione 2025/138 esclude i criteri di valutazione della clausola 6.3.2.4 di EN 18031-3:2024 dalla presunzione di conformità a quel requisito. Non scegliere il controllo interno della produzione sulla sola base di tale clausola; documentare la decisione sulla procedura con organismo notificato prevista dall’articolo 17 e verificare altre norme pienamente applicabili citate nella Gazzetta ufficiale.
Fascicolo specifico da predisporre prima delle prove
- Varianti: revisioni scheda, modem, antenne, bande, configurazioni SAR, mercati e versioni software.
- Piano RED: uso previsto/prevedibile, edizioni di norme RF/EMC/sicurezza/cyber, citazioni e restrizioni in Gazzetta, prove e motivi sull’organismo notificato.
- Sicurezza informatica: architettura, flussi dati, pagamenti, minacce, autenticazione, aggiornamenti protetti e gestione vulnerabilità.
- Ricarica: prove USB-C e USB Power Delivery quando necessario, modalità via cavo/wireless, bozze pittogrammi ed etichette.
- Ecocompatibilità: cicli/autonomia batteria, cadute, protezione ingressi, punteggio riparabilità, smontaggio, ricambi, aggiornamenti OS, valori EPREL.
- Sostanze e rifiuti: distinta RoHS, dichiarazioni materiali, valutazione REACH, specifiche batterie, RAEE e obblighi EPR/imballaggi nazionali.
- Responsabili: operatore UE ex articolo 4 del regolamento 2019/1020, importatore, lotti tracciabili e mandati della filiera.
- Commercializzazione: dichiarazione UE o RED semplificata con URL, CE e altri simboli, istruzioni nelle lingue necessarie, bande/potenza RF, etichette per vendita online.
Sequenza di lancio e condizioni che bloccano le vendite
- Congelare codice e varianti, documentare leggi e deroghe. Non estendere i vecchi risultati ad antenne o firmware modificati senza verifica.
- Definire norme RED e organismo notificato se richiesto, provare configurazioni peggiori e sanare difetti RF, sicurezza, cyber e materiali.
- Concludere ecodesign; per smartphone preparare etichetta energetica e registrare modello in EPREL prima della prima immissione UE; fornire dati ai rivenditori.
- Confermare operatore UE e obblighi RAEE, batterie e imballaggi per paese; verificare marcature su telefono, scatola e inserzione online.
- Completare dichiarazioni e fascicolo; attivare ricambi, aggiornamenti e segnalazione vulnerabilità; controllare modifiche di versioni e fornitori.
Casi limite: cellulari a tasti, ricarica, modem e norme future
Un cellulare a tasti può essere soggetto a RED, USB-C se ricaricabile via cavo, ecodesign e rifiuti senza l’etichetta energetica prevista per gli smartphone. Un cellulare che si ricarica soltanto senza fili richiede verifica del presupposto della ricarica via cavo. Un modem già certificato non esonera dal valutare il telefono finale, antenne, esposizione RF, EMC e software. L’articolo 11 del regolamento batterie 2023/1542 si applica dal 18/02/2027 con deroghe e raccordo con norme specifiche di riparazione, non come obbligo universale nel 2026. Il regolamento imballaggi 2025/40 si applica in generale dal 12/08/2026, ma la marcatura armonizzata dei materiali è prevista più avanti.
La progettazione ecocompatibile richiede anche la documentazione di conformità: per i telefoni interessati, l’articolo 5 della direttiva 2009/125/CE, mantenuto dall’articolo 79 del regolamento 2024/1781, impone una dichiarazione che richiami il regolamento attuativo 2023/1670 e documenti tecnici oltre alla marcatura CE. È possibile una dichiarazione unica per la legislazione CE applicabile. Gli obblighi di sostituzione della batteria e riparazione del regolamento 2023/1670 si applicano già dal 20 giugno 2025; l’articolo 11 del regolamento sulle batterie si applica separatamente dal 18 febbraio 2027, secondo condizioni e deroghe.
Conformità UE non significa autorizzazione all’estero
La dichiarazione UE non sostituisce procedure statunitensi, britanniche o cinesi. Consultare le mappe separate:
Fonti normative ufficiali
Atti UE e orientamenti della Commissione; verificare testi consolidati, norme in Gazzetta e obblighi nazionali prima del lancio:
- 2014/53/EU · RED
- 2022/30 · RED
- 2025/138 · EN 18031
- 2022/2380 · USB-C
- 2023/1670
- 2023/1669
- EPREL
- 2011/65/EU · RoHS
- 2012/19/EU · WEEE
- 2023/1542
- 2025/40
- 2019/1020
- 2024/2847 · CRA
- CRA · 14
- 2026/339
- Direttiva ecodesign 2009/125/CE (disposizioni mantenute)
- Regolamento (UE) 2024/1781, articolo 79: transizione
- ECHA: obblighi di notifica SCIP
- Commissione: guida sul caricatore comune
Domande frequenti
Posso vendere un telefono importato con CE senza organismo notificato?
Il controllo interno può essere ammesso dall’articolo 17 RED, verificando norme armonizzate, restrizioni cyber e operatore UE. Logo CE e test del fornitore non bastano a scegliere la via.
Un cellulare a tasti necessita dell’etichetta smartphone EPREL?
Non solo perché effettua chiamate. Verificare definizione di smartphone e campo del regolamento 2023/1669; RED, ecodesign e ricarica possono comunque applicarsi.
USB-C serve anche con ricarica wireless?
La regola tecnica per tale categoria dipende dalla possibilità di ricarica via cavo. La ricarica wireless non esenta un telefono che può essere caricato anche con il cavo.
Cosa accade a un modello lanciato prima di dicembre 2027?
Distinguere esemplari già immessi, nuove immissioni e modifiche sostanziali. RED cyber opera nel 2025–2027; segnalazioni CRA da settembre 2026 e regime generale da dicembre 2027.
È sufficiente il certificato CE del fornitore del modem?
No. Le prove sul modulo aiutano il fascicolo, ma antenne, involucro, potenze, esposizione, firmware e funzioni aggiunte richiedono valutazione del prodotto finito.