Identificare il prodotto radio esatto già all’avvio
I servizi per la conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio (RED) coordinano un prodotto identificato dalla raccolta dei dati ai requisiti, alle prove, alla valutazione della conformità, al fascicolo tecnico e al lancio nell’UE. Il risultato non è un generico “certificato RED”: servono una procedura motivata, prove rintracciabili e materiali di rilascio approvati dal fabbricante. La responsabilità legale del fabbricante permane anche se le attività sono affidate a laboratori o consulenti.
Identificare il prodotto radio esatto già all’avvio
Precisare il prodotto effettivamente venduto e i mercati di destinazione. Il rapporto di prova di un modulo radio non copre automaticamente il dispositivo finito con antenna, involucro, software o modalità diversi. Occorre un registro delle configurazioni che colleghi ciascuna variante al campione testato.
- Identificativo, uso previsto, Stati membri di vendita, fabbricante, marchio, importatore e altri operatori economici.
- Tecnologie radio, bande, potenze, antenne, identificativi dei moduli, integrazione e versioni del firmware.
- Alimentazione, ricarica, accessori, ambiente di uso, utenti e rischi di sicurezza o esposizione.
- Rapporti esistenti, disegni, distinta dei materiali, valutazione dei rischi, istruzioni, etichette e modifiche programmate.
Scegliere la procedura di conformità prima delle prove
Applicare l’articolo 3 RED al prodotto finale: salute e sicurezza al 3(1)(a), compatibilità elettromagnetica al 3(1)(b), uso efficiente dello spettro al 3(2), requisiti aggiuntivi al 3(3) soltanto per categorie coperte. Per ogni obbligo verificare la citazione vigente della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale UE, edizione, limitazioni e piena applicazione; l’elenco di un laboratorio non determina da solo la procedura giuridica.
| Situazione delle prove | Percorso appropriato | Effetto sul lancio |
|---|---|---|
| Norme armonizzate pertinenti pubblicate nella GUUE pienamente applicate per 3(2) e 3(3) pertinenti. | Può usarsi il controllo interno della produzione dell’allegato II; restano comunque necessari la valutazione dei rischi, gli elementi di prova e la dichiarazione. | La presenza di un trasmettitore non rende automaticamente obbligatorio un certificato di organismo notificato. |
| Per un requisito 3(2) o 3(3) non vi è norma citata, oppure non viene applicata o lo è solo in parte. | Allegato III (esame UE del tipo e conformità al tipo) o IV (garanzia totale della qualità); verificare la notifica dell’organismo. | Prenotare l’esame e risolvere osservazioni e condizioni del certificato prima della vendita. |
| Si esaminano solo salute/sicurezza e compatibilità elettromagnetica dell’articolo 3(1). | L’articolo 17 consente allegati II, III o IV; motivare e registrare la scelta. | Un organismo notificato non è richiesto per ogni singola prova di sicurezza o EMC. |
Sei fasi operative con consegne controllate
Associare a ogni fase un responsabile della documentazione probatoria e un criterio per procedere:
- Ricezione e configurazione. Il fabbricante approva tipo, versioni, mercati e ruoli; risultato: configurazione di riferimento e questioni aperte.
- Matrice normativa. Associare requisiti RED, altri atti UE, norme citate nella GUUE e rischi non coperti; risultato: procedura e piano di prove.
- Consegna al laboratorio. Bloccare hardware, antenna, firmware e modalità; richiedere RF, EMC, sicurezza/esposizione e cybersicurezza se pertinente; risultato: campioni rintracciabili e ordini.
- Risoluzione dei difetti. Esaminare scostamenti, modificare il progetto e stabilire nuove prove; risultato: registro delle anomalie e dei riesami.
- Valutazione e fascicolo. Coinvolgere l’organismo notificato se dovuto, completare allegato V e bozza della dichiarazione UE; risultato: fascicolo verificato e versionato.
- Approvazione del lancio. Verificare lingue, bande/potenze, limitazioni, dati degli operatori, CE e dichiarazione; approvazione del fabbricante prima dell’immissione sul mercato.
Preparare il fascicolo tecnico, non soltanto rapporti di prova
Il fascicolo dell’allegato V deve identificare il tipo di apparecchiatura e collegare ogni conclusione a una prova. A seconda del prodotto include:
- Descrizione, fotografie, disegni di progetto/fabbricazione, schemi, versioni software/firmware e spiegazioni sul funzionamento.
- Elenco dei requisiti e delle norme con edizioni, stato GUUE, limitazioni e soluzioni tecniche alternative.
- Calcoli, valutazione dei rischi, motivazioni del rispetto dei requisiti essenziali e rapporti associati a campioni/versioni.
- Rapporti del laboratorio e, se necessario, certificato di esame UE del tipo con condizioni o approvazioni del sistema qualità.
- Dichiarazione UE secondo allegato VI o versione semplificata dell’allegato VII con collegamento funzionante al testo completo.
- Marcatura CE, dati di fabbricante/importatore, istruzioni, sicurezza e limitazioni geografiche quando presenti.
- Responsabile del fascicolo, cronologia delle revisioni e piano di conservazione: il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione UE per dieci anni dall’immissione sul mercato.
Non confondere la consegna del fornitore con un deposito obbligatorio presso un ufficio centrale UE. Nella procedura RED normale il fabbricante redige la dichiarazione e appone CE; non esiste un’autorizzazione preventiva universale di ogni prodotto radio. L’organismo notificato interviene solo secondo la via applicabile.
Verificare gli obblighi legati alle date prima del lancio
La lista di controllo finale deve seguire la data effettiva di immissione sul mercato e la categoria:
- Cybersicurezza. Il regolamento delegato (UE) 2022/30 si applica dal 1° agosto 2025 a determinate categorie dell’articolo 3(3)(d)–(f), con condizioni ed esclusioni. Le norme EN 18031 citate in GUUE hanno limitazioni; non presupporre una piena presunzione in ogni caso. Il regolamento (UE) 2026/339 abroga l’atto dall’11 dicembre 2027, data di applicazione dei principali obblighi del regolamento sulla ciberresilienza (Cyber Resilience Act).
- Caricabatterie comune. Gli obblighi della direttiva (UE) 2022/2380 valgono per le categorie interessate dal 28 dicembre 2024 e per i portatili dal 28 aprile 2026. Verificare USB-C, protocollo, pittogramma, etichetta della potenza e vendita senza caricatore incluso secondo il prodotto.
- Spettro e uso nazionale. La RED non elimina limitazioni alla messa in servizio né autorizzazioni nazionali per le frequenze. Se esistono restrizioni, indicare i paesi interessati su confezione e istruzioni.
- Altre norme UE. Verificare separatamente RoHS, batterie e altri obblighi di cybersicurezza. Una dichiarazione UE può riguardare più atti, ma un rapporto RF non soddisfa automaticamente gli altri adempimenti.
Assegnare responsabilità e risultati ai soggetti corretti
La gestione del progetto può essere esternalizzata; definire un consulente “certificatore” non trasferisce gli obblighi del fabbricante. Individuare chi firma e consegna:
| Soggetto | Consegna | Decide / resta responsabile |
|---|---|---|
| Fabbricante | Configurazione approvata, progetto, controlli della serie, dichiarazione firmata e marcatura. | Procedura, conformità, CE e costanza produttiva. |
| Laboratorio | Codici dei campioni, metodi, rapporti, scostamenti e ambito di nuove prove. | Risultati tecnici di propria competenza, non permesso generale di vendita. |
| Organismo notificato se richiesto | Esame UE del tipo/certificato o decisioni sul sistema qualità dell’allegato IV. | Solo le valutazioni comprese nell’ambito della notifica. |
| Importatore, distributore, coordinatore | Verifiche, traduzioni, trasferimento fascicolo e lista di controllo per il lancio. | Ciascun operatore conserva gli obblighi RED propri; il coordinatore non sostituisce il fabbricante. |
Autorizzare l’immissione sul mercato e gestire le modifiche
Prima della prima immissione nell’UE controllare la configurazione realmente fabbricata:
- Ogni obbligo ha una prova identificata; scostamenti aperti e condizioni dell’organismo non risolte bloccano la vendita.
- CE, identificativi, lingue, dichiarazione, bande/potenze e restrizioni corrispondono all’unità sul mercato.
- Il fabbricante approva fascicolo e dichiarazione; l’importatore sa reperire i documenti richiesti.
- Aggiornamenti, sostituzioni di antenna, modulo o involucro sono sottoposti ad analisi di impatto e criteri per ripetere le prove.
- È previsto un processo per reclami, correzioni, eventuali ritiri/richiami e richieste delle autorità.
Blocchi tipici: antenna diversa da quella testata con il modulo Bluetooth; firmware che altera la trasmissione; norma che copre solo una parte della cybersicurezza; marcatura CE di variante priva di documentazione. Serve decidere quali prove integrare, non cambiare soltanto etichetta. La consulenza strategica e le prove di laboratorio approfondite sono trattate in pagine distinte.
Ambiti specialistici collegati:
Consulenza RED per strategia e classificazione · Prove RED di laboratorio e ripetizioni
Domande operative sulla conformità RED
È sempre obbligatorio un organismo notificato?
No. Per 3(2) e 3(3) pertinenti, applicare integralmente le norme armonizzate citate in GUUE può consentire allegato II. Se mancano o sono applicate solo in parte, servono allegato III o IV. La scelta deve essere documentata per il tipo di apparecchiatura finale.
Basta il rapporto di un modulo radio?
Non automaticamente. Vale solo nella misura in cui integrazione, antenne, firmware, condizioni d’installazione e requisiti sono coperti. Le lacune richiedono una valutazione aggiuntiva e talvolta nuove prove.
Bisogna depositare la dichiarazione UE prima della vendita?
In generale non esiste una registrazione RED preventiva centralizzata. Il fabbricante valuta, dichiara, appone CE e conserva gli atti; l’organismo notificato dipende dalla procedura. Verificare eventuali obblighi ulteriori.
Quali prodotti richiedono cybersicurezza RED nell’ottobre 2026?
Verificare categorie e condizioni del regolamento (UE) 2022/30: apparecchi connessi e taluni prodotti per bambini, giocattoli e indossabili, con eccezioni. Esaminare separatamente 3(3)(d), (e) e (f).
Le prove restano valide dopo un aggiornamento firmware?
Non senza controllo. Confrontare la nuova versione col campione, valutare radio, sicurezza e cybersicurezza, integrare prove o riesame notificato se necessario e aggiornare fascicolo e dichiarazione.
Fonti ufficiali giuridiche e tecniche
- Direttiva 2014/53/UE — RED, articoli 3, 10, 17–21 e allegato V
- Decisione (UE) 2022/2191 — norme armonizzate e limitazioni
- Regolamento delegato (UE) 2022/30 — cybersicurezza
- Regolamento delegato (UE) 2026/339 — abrogazione dall’11 dicembre 2027
- Commissione europea — caricabatterie comune e date
- Decisione (UE) 2025/138 — restrizioni delle norme di cibersicurezza