Individuare la categoria giuridica dell’aspirapolvere
La conformità UE di un aspirapolvere richiede una valutazione per modello e configurazione, non un generico «certificato CE». Prima si accertano alimentazione e funzione di pulizia; poi si verificano separatamente sicurezza elettrica, progettazione ecocompatibile, radio, sostanze, rifiuti e imballaggi. Attenzione: l’etichetta energetica UE degli aspirapolvere è stata annullata, ma il regolamento 666/2013 resta valido per gli apparecchi alimentati dalla rete che rientrano nel suo campo.
Individuare la categoria giuridica dell’aspirapolvere
Sono decisivi funzione reale e sistema di alimentazione, non la denominazione commerciale. Una base di ricarica non trasforma un robot solo a batteria in un aspirapolvere alimentato dalla rete. È invece ibrido il dispositivo capace di aspirare sia tramite rete sia a batteria, ai sensi di 666/2013.
| Configurazione | Classificazione e decisione |
|---|---|
| Aspirapolvere a secco con cavo, domestico o professionale | Di norma soggetto a 666/2013; l’uso alberghiero da solo non significa «industriale». Identificare le bocchette per tappeti, pavimenti duri o entrambe. |
| Ibrido rete/batteria | Incluso nell’ecodesign; documentare entrambe le modalità. Una spazzola a batteria non rende un apparecchio a rete un aspirapolvere solo a batteria. |
| Scopa senza filo o robot autonomo | I modelli solo a batteria e i robot sono esclusi da 666/2013, non automaticamente da sicurezza, compatibilità elettromagnetica/radio, RoHS, batterie e rifiuti. |
| Aspiratore a umido, umido/secco, centralizzato, esterno o industriale | Esclusione solo da questo regolamento se è soddisfatta la definizione legale. Per umido/secco verificare capacità prevista di aspirare oltre 2,5 litri di liquido. |
| Aspirapolvere a secco con filtro ad acqua o accessorio particolare | Filtrazione ad acqua non significa automaticamente aspirazione a umido. Analizzare bocchette, caricatore, batteria e funzione effettiva. |
Secondo gli orientamenti non vincolanti della Commissione, gli aspirapolvere manuali con filo per tavoli, gli apparecchi dedicati soltanto ai materassi e quelli specializzati per cenere fredda sono fuori dal regolamento 666/2013, non svolgendo la normale pulizia di pavimenti e tappeti. Non è un’esenzione automatica per tutti gli apparecchi compatti: documentare superfici, accessori e impieghi pubblicizzati.
Ai sensi dell’allegato II, punto 9, del regolamento 666/2013, gli ibridi sono misurati alimentati dalla rete, utilizzando solo le batterie necessarie per la bocchetta attiva. La sicurezza in modalità batteria va valutata separatamente.
Matrice delle normative UE applicabili
La seguente matrice preliminare non afferma che ogni regola si applichi sempre. Un’esclusione non elimina gli obblighi degli altri regimi.
| Regime giuridico | Quando valutarlo | Verifica richiesta |
|---|---|---|
| Ecodesign 666/2013 e transizione ESPR | Aspiratori a secco alimentati dalla rete, inclusi ibridi, salvo esclusioni | Verificare allegati I/II e dati informativi; 2024/1781 mantiene le misure preesistenti fino alla loro sostituzione. |
| Bassa tensione 2014/35 e compatibilità elettromagnetica 2014/30 | Di norma apparecchi 230 V e caricabatterie di rete; compatibilità elettromagnetica anche senza radio | Controllare soglie 50–1.000 V CA e 75–1.500 V CC, sicurezza e interferenze; alimentatori esterni possono richiedere documenti propri. Per le macchine professionali o industriali verificare separatamente la direttiva Macchine, senza presumere che la sicurezza del prodotto completo ricada solo nella Bassa Tensione. |
| Direttiva Macchine 2006/42/CE; passaggio al 2023/1230 | Le macchine motorizzate professionali o industriali, compresi gli aspirapolvere progettati per la pulizia degli alberghi, possono rientrare nella normativa macchine. Gli elettrodomestici destinati all’uso domestico sono esclusi dalla direttiva Macchine. | Verificare destinazione d’uso, valutazione dei rischi della macchina e dichiarazione di conformità. Non attribuire automaticamente alla macchina professionale completa il regime di bassa tensione previsto per gli apparecchi domestici. Il regolamento 2023/1230 si applica in linea generale dal 20 gennaio 2027. |
| Regolamento 2023/826: spento, attesa e attesa in rete | Esaminare gli apparecchi per la pulizia domestica che dipendono dalla rete elettrica per funzionare secondo destinazione e presentano modalità a basso consumo. Caricatori e basi vanno valutati separatamente; non tutti i robot a batteria rientrano automaticamente. | Ove applicabile, documentare consumi nelle modalità spento, attesa e attesa in rete e gestione energetica. Applicazione generale dal 9 maggio 2025 secondo le definizioni e l’allegato II. |
| Apparecchiature radio 2014/53 | Wi-Fi, Bluetooth o trasmissione/ricezione intenzionale | Valutare sicurezza senza soglie della direttiva bassa tensione, compatibilità e spettro; per radio connesse a Internet verificare cybersicurezza applicabile dal 1° agosto 2025. |
| RoHS 2011/65 e REACH | Elettronica, cavi, saldature, plastiche e componenti | Acquisire dichiarazioni materiali e prove per sostanze limitate; un rapporto RoHS non dimostra integralmente REACH. |
| Batterie 2023/1542 | Accumulatori in scope senza filo, robot, ibridi e accessori | Identificare la categoria e gli obblighi; preparare rimovibilità/sostituibilità delle batterie portatili dal 18 febbraio 2027, salvo eccezioni legali. |
| RAEE 2012/19 e imballaggi 2025/40 | Apparecchiature elettriche e imballaggi venduti nei diversi Stati membri | Valutare registrazione, ritiro, finanziamento, bidone barrato e responsabilità estesa nazionale; scadenze degli imballaggi differenziate. |
| Sicurezza generale 2023/988 e vigilanza 2019/1020 | Rischi residui per consumatori e prodotti armonizzati pertinenti | La disciplina generale integra solo rischi non già regolati; operatore stabilito nell’UE ove richiesto dall’articolo 4 di 2019/1020. |
| Diritto alla riparazione — direttiva 2024/1799 | Aspirapolvere destinati ai consumatori soggetti al regolamento 666/2013 e ai requisiti di riparabilità dell’allegato II | Valutare l’obbligo di riparazione su richiesta del consumatore di cui all’articolo 5 solo nei limiti dei requisiti di riparabilità previsti dagli atti UE elencati. Se il fabbricante è extra-UE, l’obbligo può ricadere secondo l’ordine normativo sul mandatario nell’UE, sull’importatore o sul distributore. Verificare il recepimento nazionale dal 31 luglio 2026. Non sussiste obbligo di riparazione quando la riparazione è impossibile. |
Limiti di ecodesign per aspirapolvere a secco alimentati dalla rete
Per gli aspirapolvere a secco di rete coperti dall’allegato I di 666/2013, dal 1° settembre 2017 valgono i seguenti requisiti. Non vanno estesi automaticamente a robot, apparecchi a batteria o industriali:
| Parametro | Limite o prova |
|---|---|
| Potenza ed energia | Potenza nominale <900 W e consumo annuo calcolato <43,0 kWh/anno. |
| Raccolta e riemissione | Raccolta polvere dai tappeti ≥0,75 salvo modelli solo per pavimenti duri; dai pavimenti duri ≥0,98 salvo modelli solo per tappeti; riemissione ≤1,00%. |
| Rumore e durata | Potenza sonora ≤80 dB(A); tubo, se presente, utilizzabile dopo 40.000 oscillazioni sotto sforzo; vita operativa motore ≥500 ore. |
| Prove e configurazione | Registrare categoria delle bocchette, metodi e calcoli dell’allegato II e versioni delle norme armonizzate pertinenti. |
Le tolleranze di vigilanza non sono un margine del fabbricante: quelle dell’allegato III spettano soltanto alle autorità di sorveglianza del mercato. Un modello soggetto alla norma, con potenza nominale di 920 W, non rispetta il limite di <900 W invocando una tolleranza di controllo. I valori dichiarati e pubblicizzati devono essere comprovati da prove effettive.
Fascicolo probatorio per modello e gestione delle modifiche
Richiedere alla fabbrica un fascicolo tracciabile per modello, non un generico PDF con la scritta CE:
Elenco delle prove da ottenere
- Foto, elenco modelli/SKU, destinazione d’uso, dati di spina/caricatore, modalità di rete/batteria e funzione a umido.
- Valutazioni sicurezza elettrica e compatibilità/radio su motore, cavo, caricatore, elettronica, modulo RF e modalità reali; rischi e versioni norme.
- Se vale 666/2013: prove, calcoli, bocchette, aspirazione/riemissione polvere, rumore, durata motore e tubo.
- Dichiarazioni materiali RoHS per componente, dati batteria, sicurezza, sostituzione e fine vita.
- Dichiarazione/i UE di conformità con norme CE applicabili, fascicolo tecnico, produttore/importatore, lotto/serie e bozze delle marcature.
- Istruzioni e avvertenze tradotte, schermate degli annunci, dati imballaggio, RAEE/responsabilità estesa e registro delle modifiche.
Marcature, istruzioni e dichiarazioni commerciali
Quando previsto, occorrono marchio CE e dichiarazione UE di conformità; normalmente attestano la valutazione del fabbricante, non una certificazione obbligatoria universale di terzi. Verificare anche bidone barrato RAEE, identificazione degli operatori e lingue delle istruzioni. La precedente etichetta energetica A–G degli aspirapolvere ai sensi di 665/2013 è stata annullata e non comporta registrazione EPREL per questa categoria. Sono distinti i dati informativi richiesti da 666/2013 agli apparecchi coperti, inclusi metodi di misura e limiti delle bocchette.
Responsabili e condizioni prima della commercializzazione
Prima delle vendite superare cinque controlli: 1) classificazione documentata; 2) prove rappresentative e correzioni; 3) dichiarazioni, marchi CE/RAEE e istruzioni coerenti; 4) corretto operatore economico UE e obblighi RAEE/imballaggi per Paese; 5) annuncio verificato, tracciabilità e controllo modifiche di motore, filtro, bocchetta, tubo, batteria, caricatore o software. L’importatore deve verificare, senza fidarsi solo di certificati generici del fornitore.
Per un modello professionale o alberghiero documentare la scelta tra normativa macchine e sicurezza elettrica domestica. Per modelli domestici dipendenti dalla rete controllare anche il regolamento 2023/826, distinto dal 666/2013.
Verifica dell’offerta online: per vendite a distanza ai consumatori quando si applica l’articolo 19 del regolamento 2023/988, indicare chiaramente nome, recapito postale ed elettronico del fabbricante, gli stessi dati della persona responsabile nell’UE se il fabbricante è estero, immagine, tipo e identificativo del prodotto e avvertenze obbligatorie nella lingua richiesta dallo Stato membro. Controllare separatamente le informazioni sulla riparazione e la successione dei soggetti responsabili secondo la direttiva 2024/1799.
Alimentatori separati e mercati diversi
Un alimentatore esterno può richiedere una valutazione UE autonoma. Per aspirapolvere destinati al Regno Unito occorre una valutazione diversa.
Domande specifiche sugli aspirapolvere
Un robot a batteria necessita del limite ecodesign di 900 W?
No ai sensi di 666/2013: robot e modelli solo a batteria sono esclusi. Valutare separatamente caricatore, batteria, radio, sicurezza, RoHS e rifiuti.
Un aspirapolvere 230 V usato in hotel è industriale?
Non basta la destinazione professionale. Verificare uso, costruzione e larghezza della testa; per alcune macchine commerciali è rilevante oltre 0,50 m.
Una spazzola a batteria trasforma un aspirapolvere con cavo in modello senza filo?
No. La bocchetta attiva alimentata a batteria non cambia l’alimentazione del motore aspirante.
Si può riportare la vecchia classe A+++ o fare registrazione EPREL?
Non presentare l’etichetta annullata 665/2013 come vigente. La Commissione conferma l’assenza attuale di norme di etichettatura energetica per aspirapolvere.
Quando rivalutare le prove dopo modifiche?
Cambi di motore, filtro, bocchetta, tubo, batteria, caricatore, radio o software possono incidere su campo e risultati: documentare e riprovare se necessario.
Un aspirapolvere manuale con filo o solo per materassi richiede sempre le prove per pavimenti del 666/2013?
Non sempre. Gli orientamenti non vincolanti della Commissione considerano fuori campo gli apparecchi esclusivamente manuali, per materassi o cenere fredda privi di normale funzione per pavimenti. Verificare utilizzo, bocchette e comunicazione commerciale.
Fonti normative ufficiali
Norme UE e chiarimenti della Commissione
- 666/2013
- 666/2013 — EU
- 665/2013 — EU
- 2024/1781
- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- 2014/53/EU
- 2022/30
- 2011/65/EU
- 2023/1542
- 2012/19/EU
- 2025/40
- 2023/988
- 2019/1020
- EU — 666/2013
- Orientamenti della Commissione sugli aspirapolvere (non vincolanti)
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Regolamento Macchine 2023/1230
- Regolamento standby 2023/826
- Direttiva 2024/1799 (diritto alla riparazione)