Consulenza e coordinamento normativo

Chi è la persona responsabile? Matrice dei casi

Verifica gli obblighi prima di iniziare i test.

Ogni cosmetico immesso sul mercato dell’UE deve avere una persona responsabile (PR), fisica o giuridica, stabilita nell’UE. Un account CPNP, un consulente, uno spedizioniere o una ricevuta di notifica non conferiscono automaticamente tale posizione. Prima occorre stabilire chi sia responsabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e se serva un mandato scritto.

Questa pagina riguarda individuazione e nomina della PR, documenti, rapporti con le autorità, obblighi successivi e passaggio a una nuova PR. Non sostituisce la valutazione della sicurezza o la procedura dettagliata di notifica.

Chi è la persona responsabile? Matrice dei casi

Valutare produzione, importazione e marchio per ciascun prodotto e catena distributiva. Una definizione contrattuale non modifica da sola la posizione prevista dalla legge.

Verifica dell’operatore ai sensi dell’articolo 2: Il «fabbricante» è chi produce o fa produrre il cosmetico e lo commercializza con il proprio nome o marchio: la sede dello stabilimento, da sola, non individua il fabbricante giuridico. L’«importatore» è la persona stabilita nell’UE che immette per la prima volta sul mercato dell’UE un cosmetico proveniente da un paese terzo. I documenti di trasporto, l’indirizzo del magazzino o l’account CPNP non bastano a stabilire tali ruoli.

SituazioneRegola iniziale dell’articolo 4Verifica prima del servizio
Fabbricante stabilito nell’UE e prodotto fabbricato nell’UEIl fabbricante è PR in via ordinaria.Può designare un’altra PR stabilita nell’UE con mandato scritto, accettato per iscritto.
Fabbricante extra-UE, prodotto fabbricato nell’UE senza riesportazione e reimportazioneIl fabbricante deve designare una PR stabilita nell’UE.Ottenere designazione e accettazione scritte prima dell’immissione sul mercato.
Cosmetico importato da un Paese terzoOgni importatore è PR dello specifico prodotto che immette sul mercato.Verificare i mandati dei diversi importatori; un accordo generale del marchio non copre automaticamente catene ignote.
Distributore vende a proprio nome/marchio o modifica il prodotto potenzialmente incidendo sulla conformitàIl distributore diventa PR secondo l’articolo 4, paragrafo 6.Esaminare marchio e modifica concreta; il fornitore di servizi non elimina automaticamente il ruolo normativo.
Distributore traduce soltanto informazioni per rispettare il diritto nazionaleLa traduzione da sola non è una modifica ex articolo 4, paragrafo 6.Verificare separatamente l’obbligo di notifica del distributore ex articolo 13, paragrafo 3.

Verifica della traduzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3: se un distributore mette a disposizione un cosmetico in uno Stato membro dopo che è già stato immesso sul mercato in un altro Stato membro e traduce di propria iniziativa parti dell’etichetta per rispettare il diritto nazionale, deve presentare la distinta notifica del distributore. Verificare entrambi gli Stati, le etichette prima e dopo la traduzione, la precedente immissione e chi ha deciso la traduzione: la notifica non equivale alla nomina della PR.

Persona responsabile legale e operatore CPNP

La PR risponde degli obblighi sostanziali degli articoli 4 e 5. Consulenti possono preparare i dati, utenti delegati inserirli nel CPNP, marchi e importatori fornire documenti; tali attività non trasferiscono automaticamente il ruolo legale. Controllare l’identità indicata in notifica, etichetta e indirizzo di accesso al PIF.

Il regolamento non prevede un «certificato PR» generale sostitutivo dello stabilimento nell’UE e della nomina valida. Il valutatore della sicurezza qualificato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, svolge una funzione distinta: essere PR non abilita a firmare la valutazione. CPNP è gratuito; la consulenza privata può prevedere corrispettivi.

Mandato scritto: sei controlli contrattuali

Quando l’articolo 4 consente o richiede una nomina, mandato e accettazione della PR stabilita nell’UE devono essere scritti. I punti seguenti sono cautele contrattuali, non un modulo obbligatorio dell’UE:

  • Identificare soggetti giuridici, PR nell’UE, prodotti/SKU, marchi e mercati interessati.
  • Conservare mandato, accettazione, decorrenza e organizzazione dei mandati dei singoli importatori.
  • Definire accesso al PIF presso l’indirizzo in etichetta e accesso sicuro a formule, CPSR, test e prove delle dichiarazioni.
  • Assegnare consegna dati, approvazione etichette/CPNP, contatti urgenti e gestione delle richieste delle autorità.
  • Prevedere segnalazioni di variazioni a formula, fabbricante, imballaggio, claim, importatore e indirizzo PR.
  • Regolare cessazione, consegna fascicoli e accessi, scorte già distribuite; indennizzi privati non cancellano obblighi normativi della PR.

Documenti da verificare per la nuova PR

Richiedere il fascicolo per ciascun prodotto, non un generico «certificato CPNP». Le lacune sostanziali vanno risolte prima di assumere il lancio.

  • Formula finale/INCI, specifiche degli ingredienti, uso, esposizione, stabilimenti e dichiarazione di buone pratiche di fabbricazione (GMP).
  • Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico (CPSR) aggiornata, di valutatore qualificato e riferita alla formula commercializzata.
  • Documentazione informativa sul prodotto (PIF): descrizione, CPSR, metodo di fabbricazione/GMP, prove dei claim ove pertinenti e dati sulla sperimentazione animale.
  • Etichette e confezioni finali leggibili: nome/indirizzo PR, provenienza importata se applicabile, avvertenze, lotto e altre indicazioni.
  • Record e accessi CPNP, categoria, origine, referente, formula quadro e dati su nanomateriali/CMR ove pertinenti.
  • Paesi di vendita, importatori/distributori, incidenti pregressi, reclami, effetti indesiderabili e comunicazioni delle autorità.

Matrice di responsabilità: la PR non è una casella postale

AttivitàObbligo normativo della PRSupporto di altri soggetti
Sicurezza preventivaAssicurare valutazione e CPSR prima dell’immissione (art. 10).Fabbricante, valutatore qualificato e laboratori forniscono dati.
PIF e indirizzoTenere il PIF accessibile all’indirizzo in etichetta per dieci anni dall’ultimo lotto immesso (art. 11).Marchio/fabbricante fornisce specifiche e versioni.
NotificaAssicurare CPNP preventivo e aggiornare senza indugio informazioni variate (art. 13).Consulente/utente autorizzato può inserire dati senza diventare PR.
IncidentiAdottare correzioni, ritiro/richiamo se necessario; informare subito su rischi sanitari e senza indugio sugli effetti indesiderabili gravi (artt. 5, 23).Marchio e distributori inviano reclami e tracciano lotti.
AutoritàCooperare e presentare prove in lingua facilmente comprensibile all’autorità (art. 5).Fabbricanti e tecnici forniscono documenti originari.

Tre verifiche per una rappresentanza concreta

  • Due importatori indipendenti: una notifica CPNP o lettera generale del marchio non determina automaticamente la posizione di entrambi secondo l’articolo 4.
  • Accesso reale al PIF: all’indirizzo PR indicato in etichetta il fascicolo aggiornato deve essere disponibile alle autorità, non soltanto la posta.
  • Controllo modifiche: prevedere verifica e possibile blocco per nuove formule, claim, etichette o operatori; CPNP non sana la non conformità.

Cambio di PR: continuità prima di ripartire

Sostituire il prestatore significa trasferire una funzione regolatoria per prodotto, non cambiare solo account CPNP. Prima di operare sotto nuova PR occorre controllare mandato, PIF, etichetta e aggiornamenti. L’articolo 13, paragrafo 7, impone aggiornamento senza indugio dei dati modificati; l’articolo 19 richiede nome e indirizzo PR in etichetta.

Verifica del passaggio CPNP: accertare con la precedente e la nuova PR, secondo le istruzioni attuali del portale, se la notifica esistente possa essere trasferita e aggiornata o se occorra un diverso percorso di notifica appropriato. L’articolo 13, paragrafo 7, non dà automaticamente alla nuova PR accesso all’account precedente. Verificare lo stato effettivo della notifica insieme a mandato, etichetta e accesso al PIF; uno screenshot storico non basta.

  • Mappare prodotti, importatori/marchi e PR uscente; separare scorte con vecchio indirizzo.
  • Ottenere nuovo mandato scritto e accettato se richiesto e PIF/CPSR completi e aggiornati.
  • Controllare la nuova PR sulle etichette e valutare rietichettatura o altre misure sul magazzino.
  • Aggiornare i dati CPNP dove necessario, assicurare accesso e conservare prove.
  • Attribuire reclami storici, comunicazioni delle autorità, effetti indesiderabili e conservazione decennale del PIF; colmare le lacune prima della ripresa.

Che cosa non sostituisce la nomina della PR per cosmetici

CPNP è una notifica, non approvazione UE, licenza commerciale o prova della sicurezza della formula. La PR non sostituisce limiti sugli ingredienti, etichette, GMP e CPSR/PIF. I nanomateriali possono richiedere ulteriore notifica ex articolo 16; alcune traduzioni del distributore attivano articolo 13, paragrafo 3, senza nuova nomina PR. Occorre esaminare i fatti.

Per strategia e lacune del fascicolo vedere consulenza per notifica cosmetici CPNP; per l’invio CPNP e relativi risultati, servizio di notifica cosmetici CPNP; per rappresentanza UE di altri prodotti, servizi di persona responsabile nell’UE.

Domande sulla nomina della persona responsabile

Un marchio extra-UE può notificare in CPNP senza PR europea?

No. L’articolo 4 richiede PR stabilita nell’UE. L’accesso al portale non la sostituisce. Verificare quale fabbricante o importatore debba conferire mandato scritto.

L’importatore cessa di essere PR con un contratto generale firmato dal marchio?

Non automaticamente. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, ogni importatore resta PR del proprio prodotto salvo sua designazione scritta accettata per iscritto dalla PR UE.

Una semplice traduzione in etichetta richiede una nuova PR?

No, non da sola: l’articolo 4, paragrafo 6, esclude questa modifica. Può però sorgere una notifica del distributore secondo le condizioni dell’articolo 13, paragrafo 3.

Un fornitore CPNP può conservare il PIF e non rispondere alle autorità?

Può fornire supporto materiale, ma la PR legale deve rendere il PIF accessibile, cooperare con le autorità e gestire incidenti (art. 5). Una casella postale passiva non basta.

Dopo il cambio PR si possono vendere scorte con la vecchia etichetta?

Non presumetelo. Verificate scorte, mandato, PIF, etichetta, aggiornamenti CPNP e gestione reclami; valutate rietichettatura o sospensione.

Fonti ufficiali normative e del portale

Responsabile della pubblicazione: Khachatrian Razmik

Ultimo aggiornamento: 2026-10-16

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