1. Definire il prodotto prima della classificazione
Non esiste un unico «certificato UE per pompa di calore» che autorizzi la vendita. Il percorso dipende da funzione termica, fluido termovettore, potenza dichiarata, circuito frigorifero, funzioni elettriche e radio e configurazione venduta. Conformità CE, progettazione ecocompatibile, etichetta energetica, EPREL e restrizioni sui gas fluorurati sono verifiche diverse per ogni modello e configurazione commerciale.
1. Definire il prodotto prima della classificazione
Registrare (1) riscaldamento centralizzato ad acqua, sola acqua calda sanitaria (ACS), climatizzazione aria-aria, riscaldamento dell'aria o raffreddamento di processo; (2) potenze di riscaldamento/raffreddamento e condizioni dichiarate; (3) monoblocco o split, indicando dove passa il refrigerante; (4) nome, composizione, potenziale di riscaldamento globale (GWP), carica e pressione massima ammissibile PS; (5) alimentazione, compressore, Wi-Fi/Bluetooth e altre radio; (6) titolare del marchio, importatore, componenti venduti insieme, Stati membri e data di prima immissione sul mercato.
Errore da evitare: 12, 70 e 400 kW non sono soglie equivalenti: ogni atto definisce una potenza specifica. Una pompa per radiatori non è automaticamente un climatizzatore reversibile aria-aria. Se la pompa è venduta con caldaia, controllo o solare, occorre esaminare anche il pacchetto commercializzato.
2. Associare funzione, ecodesign ed etichetta energetica
| Prodotto venduto | Prima normativa da verificare | Ulteriori decisioni |
|---|---|---|
| Pompa di calore per riscaldamento idronico o apparecchio misto | Ecodesign 813/2013 fino a 400 kW; etichetta 811/2013 fino a 70 kW | Definizioni, efficienza stagionale, potenza sonora, esclusioni e pacchetti. |
| Pompa dedicata solo all'ACS | Ecodesign 814/2013 fino a 400 kW; etichetta 812/2013 fino a 70 kW | Profilo di carico, efficienza ACS, serbatoio e rumore; non applicare automaticamente l'etichetta del riscaldamento ambienti. |
| Pompa aria-aria che rientra nella definizione di condizionatore | Ecodesign 206/2012 e etichetta 626/2011 nei rispettivi ambiti, inclusa soglia ≤12 kW | Definizione e potenza rilevante di raffreddamento o riscaldamento. |
| Altri prodotti per riscaldamento dell'aria/raffreddamento | Valutare 2016/2281: aria calda ≤1 MW, raffreddamento ≤2 MW, secondo definizioni | Esclusioni di prodotti già disciplinati da altri atti; la potenza non basta. |
| Pompa con termoregolazione, dispositivo solare o caldaia | Disposizioni sui pacchetti di 811/2013 o 812/2013 e norme sui singoli apparecchi | Chi offre il pacchetto e quali dati sono usati per le informazioni fornite. |
Sequenza corretta: classificare prima di ordinare prove di rendimento stagionale e rumore. Superare 70 kW per l'etichetta non cancella requisiti ecodesign eventualmente applicabili fino a 400 kW. Il regolamento quadro 2024/1781 non impone automaticamente un passaporto universale delle pompe di calore: controllare gli atti specifici adottati e le relative date.
3. Aggiungere CE, pressione, radio e obblighi ambientali
| Caratteristica | Possibile normativa parallela | Evidenza richiesta |
|---|---|---|
| Alimentazione di rete, motori e controlli | Bassa tensione 2014/35/UE nei propri limiti; compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE con esclusioni | Valutazione dei rischi elettrici, sicurezza, prove EMC e versione dei cablaggi. |
| Wi-Fi, Bluetooth o altre radio | Apparecchiature radio 2014/53/UE, comprese disposizioni di cibersicurezza applicabili | Integrazione nel prodotto finito, spettro, EMC, sicurezza e connettività. |
| Recipienti, tubi e insiemi a pressione | Attrezzature a pressione 2014/68/UE se PS >0,5 bar e altre condizioni soddisfatte | Gruppo del fluido, PS, volume/DN, confine dell'insieme, categoria ed eventuale organismo notificato. |
| Macchine/insiemi con parti mobili | Verificare 2006/42/CE e il passaggio a 2023/1230 (applicazione generale dal 20 gennaio 2027) | Il solo compressore non dimostra l'applicabilità; analizzare definizioni ed esclusioni. |
| Elettronica e fine vita | Esaminare RoHS 2011/65/UE, RAEE 2012/19/UE, imballaggi e registrazioni nazionali | Sostanze, raccolta differenziata, obblighi del produttore; non sostituiscono CE. |
| Refrigerante fluorurato o dipendenza da esso | 2024/573, allegato IV e articolo 12 | Refrigerante/GWP, carica, architettura, potenza, data ed eccezione motivata per sicurezza. |
CE non è un certificato rilasciato dalle istituzioni dell'UE. Il fabbricante prepara il fascicolo tecnico, identifica gli atti applicabili, esegue le procedure prescritte e redige la/le dichiarazione/i UE. L'organismo notificato interviene solo quando richiesto dalla procedura, anche in funzione della categoria di pressione. Un marchio volontario non sostituisce questi obblighi.
Date per i modelli connessi: i requisiti di cibersicurezza RED stabiliti dal regolamento delegato 2022/30 si applicano a determinate categorie di apparecchiature radio dal 1° agosto 2025. Il regolamento 2026/339 lo abroga con effetto dall’11 dicembre 2027, data di applicazione dei principali requisiti del Cyber Resilience Act (2024/2847). Occorre verificare campo di applicazione, esclusioni e data di immissione sul mercato: un modulo Wi-Fi non definisce automaticamente tutti gli obblighi.
4. Verifica del refrigerante: split e monoblocco non coincidono
L'allegato IV del regolamento 2024/573 prevede divieti diversi secondo il prodotto. Per split aria-acqua ≤12 kW che contengono o richiedono gas fluorurati con GWP ≥150, la restrizione all'immissione in commercio decorre dal 1º gennaio 2027, con l'eccezione legata ai requisiti di sicurezza sul sito prevista dalla norma. Per split aria-aria ≤12 kW la data corrispondente è il 1º gennaio 2029. Monoblocchi e altre potenze sono soggetti a voci e date differenti: non generalizzare. L'eccezione richiede fatti documentati, non basta indicare R32.
L'etichettatura F-gas dell'articolo 12 è distinta dall'etichetta energetica. La certificazione di persone e imprese per determinate installazioni, controlli delle perdite e manutenzioni ai sensi di 2024/2215 non è certificazione del modello per la vendita. R290 (propano) non è un gas fluorurato; restano tuttavia obblighi di sicurezza, pressione ed ecodesign.
Verifica separata dei monoblocchi: il punto 8 dell’allegato IV limita dal 1° gennaio 2027 le pompe di calore autonome/monoblocco ≤12 kW con gas fluorurati e GWP ≥150, secondo le previste condizioni di sicurezza. Un ulteriore divieto per tali apparecchi ≤12 kW contenenti gas fluorurati decorre dal 1° gennaio 2032, con condizioni proprie. Anche i monoblocchi/autonomi >12 e ≤50 kW ricadono nel limite GWP ≥150 dal 1° gennaio 2027. Il punto 9(a) limita già dal 1° gennaio 2025 alcuni sistemi monosplit con meno di 3 kg di gas dell’allegato I e GWP ≥750. Le eccezioni e l’eventuale soglia alternativa GWP 750 sono specifiche per riga: non estendere automaticamente l’eccezione degli split ai monoblocchi.
Controllo aggiuntivo per le apparecchiature precaricate con HFC: per una pompa di calore precaricata con HFC dell’allegato I, sezione 1, occorre verificare separatamente gli articoli 19–23 del regolamento 2024/573. Ove si applichi l’articolo 19, gli HFC devono essere contabilizzati nel sistema delle quote; fabbricante o importatore deve documentarlo e redigere una dichiarazione di conformità alle quote dei gas fluorurati ai sensi del regolamento di esecuzione 2025/2155, distinta dalla dichiarazione UE per la marcatura CE. L’articolo 19 non si applica alle imprese che immettono annualmente sul mercato meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente in tali apparecchiature; la soglia non esonera automaticamente dalle registrazioni d’importazione o dai divieti. Verificare inoltre la registrazione/licenza valida nel portale F-gas prima dell’importazione, i dati doganali, le autorizzazioni relative alle quote e gli obblighi di revisione e comunicazione. L’importatore non stabilito nell’UE deve valutare anche l’obbligo di rappresentante unico nell’UE previsto dall’articolo 19, paragrafo 5.
Prova della data limite: per l’articolo 3, punto 6, del regolamento 2024/573, l’«immissione sul mercato» comprende lo svincolo doganale in libera pratica, la prima fornitura o messa a disposizione nell’Unione e l’uso proprio delle apparecchiature fabbricate. Non coincide necessariamente con vendita al dettaglio o installazione. Per giacenze dichiarate anteriori a un divieto servono documenti doganali e commerciali datati; il semplice magazzinaggio non prova una precedente immissione lecita.
5. Fascicolo probatorio e coerenza delle dichiarazioni
Raccogliere prove collegabili a ogni variante: (a) uso previsto, classificazione e giustificazione di applicazioni/esclusioni; (b) analisi dei rischi e modulo di conformità; (c) prove e calcoli di efficienza stagionale/SCOP, profilo ACS e potenza sonora ove pertinenti; (d) sicurezza elettrica, EMC, radio, pressione e documenti dei fornitori; (e) refrigerante, GWP, carica, PS, protezioni e motivazione delle eccezioni; (f) identificativo di modello, istruzioni nelle lingue richieste, etichette, dichiarazioni, fabbricante/importatore e registrazione EPREL se obbligatoria.
Triplo controllo: identificativo, potenza e modalità devono coincidere fra rapporto di prova, calcoli ecodesign, etichetta/scheda EPREL e pubblicità. La potenza sonora non è la pressione sonora misurata presso l'immobile. Per uno split R32 collegare il modello alla voce esatta dell'allegato IV prima di programmare forniture nel 2027. Le norme EN 14511, EN 14825, EN 16147, EN 12102 e EN 378 possono fornire metodi tecnici; una norma tecnica non è una legge. La presunzione di conformità dipende dalla pubblicazione ufficiale della norma armonizzata e dai requisiti effettivamente coperti.
6. Quattro controlli prima della prima vendita nell'UE
- Campo di applicazione: approvare categoria, matrice normativa, Stati di vendita e perimetro del prodotto/pacchetto.
- Prove: risolvere difformità fra misure e calcoli, valutare rischi, coinvolgere l'organismo notificato se necessario e finalizzare dichiarazioni UE.
- Informazioni: verificare CE, modello e operatori, istruzioni nelle lingue richieste, etichetta energetica ed EPREL quando applicabili, etichetta F-gas distinta quando dovuta, RAEE e altre marcature. CE non sana un'etichetta obbligatoria mancante.
- Commercializzazione: identificare l'operatore UE ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2019/1020 se applicabile; verificare importatore, registri nazionali, scadenze F-gas e modifiche.
Tempistica EPREL: se il modello è soggetto a etichettatura energetica, il fornitore deve registrarlo in EPREL prima dell’immissione sul mercato UE della prima unità di quel modello. Identificare il fornitore responsabile e verificare la registrazione; rivendita e installazione successive non costituiscono necessariamente la prima immissione.
Trigger di riesame: sostituzione R410A/R32/R290, unità interne diverse, potenza, firmware che modifica comando/efficienza, Wi-Fi, marchio o contenuto del pacchetto. Regole nazionali su installazione, edilizia, posizionamento e rumore sono questioni ulteriori; non costituiscono un unico certificato UE di prodotto.
7. Certificazioni volontarie e mercati diversi
CE, etichetta/EPREL e restrizioni F-gas sono obblighi diversi dai programmi volontari Heat Pump KEYMARK e Eurovent, utili per attestare prestazioni ma non sostitutivi del fascicolo legale. Per altre giurisdizioni: pompe di calore nel Regno Unito e pompe di calore in Canada; per confronto elettronico: inverter solari nell'UE.
Domande frequenti sulle pompe di calore nell'UE
Una pompa idronica da 90 kW richiede l'etichetta 811/2013?
Non automaticamente: 811/2013 copre fino a 70 kW, mentre 813/2013 arriva a 400 kW per ecodesign. Verificare potenza legalmente definita e altre prescrizioni.
Uno split aria-acqua R32 da 10 kW può essere venduto nel 2027?
Verificare allegato IV di 2024/573: dal 1º gennaio 2027 le apparecchiature comprese ≤12 kW con gas fluorurato GWP ≥150 sono limitate, salvo eccezione per sicurezza sul sito. Controllare struttura, GWP, data e prove; CE non prevale sul divieto.
Un monoblocco R290 evita ogni valutazione di conformità?
No. Il propano non è un F-gas, ma permangono sicurezza, pressione, ecodesign ed etichette applicabili.
Aggiungere Wi-Fi a un modello CE comporta una nuova valutazione?
Sì. Riesaminare il prodotto finito per radio, EMC, sicurezza e aggiornare fascicolo e dichiarazioni. Il certificato di un modulo non vale automaticamente per l'insieme.
KEYMARK o il certificato F-gas dell'installatore sono sufficienti?
No. KEYMARK è volontario; la certificazione F-gas riguarda attività di persone/imprese. Non sostituiscono obblighi di prodotto, marcature e divieti.
Fonti ufficiali
- Commissione europea: apparecchi per riscaldamento ambienti
- Commissione: riscaldamento aria e raffreddamento
- UE: etichette energetiche ed EPREL
- UE: obblighi CE del fabbricante
- Regolamento 2024/573: allegato IV e articolo 12
- Regolamento 2024/2215: certificazione degli operatori
- Regolamento delegato 2026/339: transizione cibersicurezza RED
- Regolamento 2024/2847: Cyber Resilience Act
- Commissione: obblighi F-gas per gli importatori di apparecchiature
- Regolamento 2025/2155: dichiarazione e verifica della precarica HFC