Scegliere il percorso RoHS prima delle prove
Un consulente per la conformità RoHS UE dovrebbe stabilire prima il percorso normativo e le lacune probatorie, poi decidere se servono prove di laboratorio. Si parte dal prodotto concreto, dalla destinazione d’uso, dalla data d’immissione sul mercato, dal ruolo dell’operatore e dai materiali tracciabili, non da un generico «certificato RoHS».
La consulenza preliminare produce classificazione motivata, piano delle evidenze per rischio e scelta tra dati dei fornitori, analisi mirate o riprogettazione. Non sostituisce la valutazione di conformità né le responsabilità del fabbricante.
Scegliere il percorso RoHS prima delle prove
La direttiva 2011/65/UE riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dell’allegato I, categoria 11 inclusa, con le definizioni e le esclusioni dell’articolo 2, paragrafo 4. Batteria, motore o connettività non risolvono da soli la classificazione. Occorre documentare funzione elettrica prevista, tensione, configurazione e fatti a sostegno dell’esclusione.
Verifica della definizione e della data di immissione sul mercato. Accertare anzitutto se il corretto funzionamento dipende da correnti elettriche o campi elettromagnetici e se la tensione nominale non supera 1.000 V in corrente alternata o 1.500 V in corrente continua (articolo 3, punto 1). Individuare separatamente la prima immissione sul mercato dell’Unione, senza equipararla alla fabbricazione o alla vendita al dettaglio. Ai fini dell’articolo 2(4)(c), provare inoltre che l’apparecchio progettato specificamente è destinato a essere installato come parte di un’altra apparecchiatura esclusa o fuori ambito. Sono verifiche di applicabilità, non prove automatiche di esclusione.
| Situazione del prodotto | Questione da decidere | Percorso strategico |
|---|---|---|
| Prodotto finito alimentato elettricamente | È AEE e quale categoria dell’allegato I si applica? | Costruire evidenze sul prodotto e identificare l’operatore responsabile. |
| Dispositivo dichiarato parte di un impianto fisso di grandi dimensioni | L’impianto è escluso ai sensi dell’articolo 2(4)(e) o il componente soddisfa autonomamente il diverso criterio dell’articolo 2(4)(c)? | Documentare dimensioni, installazione professionale, permanenza, funzione e possibilità di sostituzione solo con dispositivi appositamente progettati. |
| Dispositivo medico o controllo industriale | Quali categoria, data di mercato e applicazione dell’allegato IV rilevano? | Verificare regole storiche ed esenzione specifica; valutare separatamente la disciplina medica. |
| Cavo precedente, ricambio o ricambio riutilizzato | Si applica l’articolo 4(4) per riparazione/aggiornamento o la distinta esenzione di riuso a circuito chiuso dell’articolo 4(5)? | Verificare date e uso; per il paragrafo 5 anche circuito B2B chiuso e verificabile e informazione al consumatore. |
| Prodotto con altro riferimento alla marcatura CE | L’accertamento copre RoHS per questo modello e revisione? | Mappare separatamente gli atti UE; CE non prova la composizione delle sostanze. |
Due esclusioni diverse. L’articolo 2(4)(e) riguarda un impianto fisso di grandi dimensioni che rispetta la definizione. L’articolo 2(4)(c) riguarda invece apparecchi progettati specificamente per altre attrezzature escluse o fuori campo, funzionanti solo come parte di esse e sostituibili solo con apparecchi parimenti specifici. Installare un comune controllore non basta.
La data storica non è un’esenzione generale. L’articolo 4(4) riguarda determinati cavi e ricambi per AEE immesse sul mercato prima di scadenze specifiche per categoria. L’articolo 4(5) stabilisce date e condizioni distinte per ricambi riutilizzati: circuito di restituzione B2B chiuso e documentabile e informazione del consumatore. Ricondizionare o rivendere un apparecchio completo non dimostra tali condizioni.
Obblighi RoHS di fabbricante, importatore e distributore
Gli articoli 7–11 ripartiscono gli obblighi. Il percorso RoHS normale per il fabbricante è controllo interno della produzione (modulo A), documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità e marcatura CE. La RoHS non impone un certificato universale di organismo notificato né test indipendenti per ogni prodotto.
- Fabbricante: garantire e documentare la conformità, emettere dichiarazione UE, apporre CE e conservare documentazione e dichiarazione dieci anni dopo l’immissione sul mercato.
- Importatore: prima dell’immissione sul mercato dell’Unione verificare valutazione, documenti e CE del fabbricante; conservare copia della dichiarazione dieci anni e rendere accessibile il fascicolo su richiesta.
- Distributore: esercitare la diligenza dell’articolo 10; chi vende con proprio marchio o modifica elementi rilevanti può acquisire obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 11.
Decisione dell’importatore di blocco e notifica. Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un’AEE non rispetti l’articolo 4, non deve immetterla sul mercato prima del ripristino della conformità e deve informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 9, lettera c). Se, dopo l’immissione sul mercato, l’importatore ritiene o ha motivo di credere che l’AEE non sia conforme, deve adottare immediatamente le misure correttive necessarie oppure ritirarla o richiamarla, se appropriato, e informare immediatamente le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 9, lettera f). La sola mancanza di un certificato di laboratorio terzo non prova la violazione dell’articolo 4.
Limiti riferiti ai materiali omogenei
L’allegato II limita piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB, PBDE e ciascuno dei quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP allo 0,1% in peso di ogni materiale omogeneo; il cadmio allo 0,01%. Non si può calcolare una media sull’apparecchio. L’allegato II prevede regimi transitori e per ricambi per i quattro ftalati, oltre a una regola specifica per DEHP, BBP e DBP nei giocattoli già soggetti alla voce 51 dell’allegato XVII REACH. Ulteriori regole per vecchi cavi e ricambi sono nell’articolo 4(4)–(5) e non valgono automaticamente.
Valutare le lacune e riutilizzare le evidenze
EN IEC 63000:2018 è una norma armonizzata per la documentazione tecnica. Fornisce presunzione di conformità per i requisiti coperti, non garantisce la correttezza di ogni dichiarazione del fornitore. Per ciascun materiale e componente valutare origine, sostanze contemplate, data, revisione, esenzione e rischio.
| Evidenza disponibile | Lacuna o segnale | Decisione proporzionata |
|---|---|---|
| Dichiarazione attuale specifica con fornitore e revisione | Può omettere sostanze, dettagli materiali o riferimenti a esenzioni | Verificare ambito e collegamento alla distinta base (BOM); riutilizzare se attendibile. |
| Vecchio rapporto per altro modello | Materiale, rivestimento, processo o fornitore potrebbero essere cambiati | Dimostrare equivalenza e tracciabilità o analizzare in modo mirato. |
| E-mail «conforme RoHS» senza perimetro | Mancano componenti, data, criteri o emittente responsabile | Richiedere evidenze strutturate; la frase non dimostra il prodotto finito. |
| Saldatura, polimero, finitura a rischio o esenzione dubbia | Rischio di sostanze, dati contrastanti o scadenza | Indagare materiale, sostituire fonte o effettuare test mirati. |
Tre domande per ogni voce della BOM: rischio di sostanza, affidabilità della prova e impatto di un errore su lancio o riprogettazione. Prima i materiali poco documentati ad alto rischio, non i componenti ben documentati a basso rischio. È una logica consulenziale, non una scala di legge.
Ordinare richieste ai fornitori e test mirati
Decidere i test dopo classificazione e mappatura delle evidenze. Uno screening positivo sul prodotto finito non dimostra ogni materiale omogeneo. IEC 62321-3-1:2026 disciplina lo screening XRF, tra l’altro, di cromo totale e bromo totale. Tali valori non identificano da soli le specie soggette a limiti Cr(VI), PBB o PBDE. Definire campioni e metodi di conferma in base al dubbio da risolvere.
- Congelare modello, revisione, distinta base e scenario d’immissione sul mercato UE.
- Chiedere dichiarazioni e rapporti riferiti a materiali, finiture e filiera effettivi.
- Riutilizzare evidenze aggiornate e credibili documentando equivalenza dei componenti.
- Svolgere screening o conferme mirate su materiali incerti; risolvere con sostituzione, esenzione valida o prove difendibili.
Ricontrollare le esenzioni RoHS degli allegati III/IV dopo modifiche ai materiali
Le esenzioni degli allegati III e IV riguardano applicazioni specifiche, talvolta categorie, e possono cambiare o scadere. Secondo la Commissione, un’esenzione esistente per la quale sia stata presentata regolarmente domanda di rinnovo resta valida fino alla decisione. La richiesta di una nuova esenzione non consente di commercializzare AEE altrimenti non conformi. Verificare voce, categoria, termini del rinnovo e testo vigente.
- Associare ogni esenzione a voce esatta, applicazione, categoria e data d’immissione.
- Subito prima della decisione verificare modifiche, rinnovo e scadenza e archiviare la versione consultata.
- Rivalutare dopo cambio di materiale o fornitore, revisione progettuale, esenzione o ambito normativo.
Quattro risultati decisionali della consulenza RoHS
La consulenza deve fornire una scelta motivata, non promettere autorizzazioni immediate. Prima dell’esecuzione sono necessari quattro risultati:
- Nota sul campo di applicazione: categoria, esclusioni dell’articolo 2 esaminate, operatore e fatti incerti.
- Matrice BOM–evidenze versionata con documenti accettati, materiali mancanti ed esenzioni controverse.
- Registro priorità per richiesta al fornitore, riutilizzo, laboratorio, sostituzione o interpretazione giuridica.
- Criteri di rilascio: chi firma la dichiarazione UE, punti aperti e eventi di rivalutazione.
Per l’attuazione anziché la consulenza strategica, vedere servizi di conformità RoHS nell’UE, prove RoHS ed evidenze analitiche, coordinamento dell’accesso al mercato UE, strategia RoHS per dispositivi medici.
Domande RoHS su prove, marcatura CE e marchio proprio
La dichiarazione di un fornitore elimina tutti i test?
Dati credibili possono bastare in una valutazione motivata. Contano tracciabilità, revisione e rischio; un documento senza ambito non basta automaticamente.
CE o rapporto EMC/bassa tensione prova RoHS?
La marcatura CE comporta una presunzione superabile di conformità RoHS ai sensi dell’articolo 16(1), ma non sostituisce le evidenze sulle sostanze. Un rapporto EMC o di sicurezza elettrica non dimostra da solo i limiti RoHS. Verificare la valutazione tecnica e l’ambito della dichiarazione UE.
Serve obbligatoriamente un certificato RoHS di laboratorio?
Normalmente si usa il controllo interno del fabbricante, senza certificato terzo universale. Analisi mirate possono però essere necessarie per colmare lacune.
Si può usare una vecchia esenzione sul piombo?
Solo verificando voce precisa dell’allegato III/IV, applicazione, categoria, data e validità attuale. Vecchia attestazione o domanda pendente non bastano.
Cosa accade se importiamo invariato ma con nostro marchio?
L’articolo 11 tratta come fabbricante chi commercializza AEE col proprio marchio. Verificare contratti, controllare il fascicolo tecnico e valutare la versione venduta.