1. Definire il percorso prima di chiedere preventivi
Le prove sui DPI ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 servono a costruire evidenze di conformità, non a ordinare un generico «test CE». Prima di inviare campioni occorre stabilire rischi, prestazioni protettive dichiarate, varianti e requisiti essenziali di salute e sicurezza da dimostrare. Un rapporto di prova positivo non è un certificato di esame UE del tipo.
Questa guida riguarda fabbricanti e importatori che richiedono prove: scelta dei metodi, laboratori e organismi notificati, campioni, riuso dei rapporti, insuccessi e modifiche. Non duplica l’intero percorso di certificazione.
1. Definire il percorso prima di chiedere preventivi
Verificare anzitutto l’ambito di applicazione dell’articolo 2. Ad esempio, sono esclusi i DPI destinati all’uso privato contro condizioni atmosferiche ordinarie (non estreme) e i caschi o le visiere per motociclisti disciplinati dal regolamento UNECE n. 22. I dispositivi di protezione professionale o sportiva non sono esclusi solo perché somigliano a prodotti di consumo. Verificare destinazione d’uso ed esclusioni prima di attribuire una categoria.
L’allegato I classifica i DPI in base ai rischi coperti. L’articolo 19 prevede il modulo A (controllo interno della produzione) per la categoria I, il modulo B (esame UE del tipo) seguito dal C per la II e il modulo B più C2 oppure D per la III. È prevista una deroga limitata per alcuni DPI di categoria III prodotti come unità singola per una persona. Anche la categoria I richiede evidenze, pur senza esame del tipo obbligatorio presso un organismo notificato. Il nome del prodotto non basta a classificarlo.
| Percorso per rischio | Evidenza necessaria | Non confondere |
|---|---|---|
| Categoria I | Modulo A, fascicolo tecnico e prove; B non obbligatorio | Rapporto di laboratorio e decisione del fabbricante |
| Categoria II | Modulo B con organismo notificato, quindi C | Preventivo prove e certificato del tipo |
| Categoria III | Modulo B più C2 (controlli prodotto) o D (qualità produzione) | Prove iniziali e sorveglianza continuativa |
2. Costruire una matrice tra prove e requisiti
Partite dalla valutazione dei rischi e dall’allegato II. Collegate ogni livello di protezione dichiarato a prove, ispezioni o giustificazione tecnica, varianti e criteri di accettazione. La presunzione di conformità dell’articolo 14 copre soltanto i requisiti interessati da norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE, incluse eventuali limitazioni. L’applicazione parziale o il ricorso a specifiche alternative richiedono motivazione documentata.
A ottobre 2026 controllate la decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, modificata dalla (UE) 2026/1971, e le date differite di ritiro. La decisione 2023/941 è abrogata, con alcune disposizioni transitorie sui riferimenti. Un rapporto basato su una vecchia norma può non essere sufficiente.
Esempio concreto a ottobre 2026: la decisione (UE) 2026/1971 ha rinviato all’8 ottobre 2027 il ritiro dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale alle norme EN 12941:1998 e EN 12942:1998, con le modifiche indicate. Ciò riguarda la presunzione di conformità dei requisiti coperti, non l’accettazione automatica di vecchi rapporti o di prodotti modificati.
| Domanda prima dell’incarico | Documenti iniziali | Risposta scritta del fornitore |
|---|---|---|
| Rischio e prestazione | Uso, limiti e valutazione rischi | Quali requisiti dell’allegato II e prestazioni? |
| Edizione della norma | Riferimento GUUE, limiti, ritiri, alternative | Quali clausole e metodi sono applicabili? |
| Varianti e taglie | Disegni, materiali, distinta, opzioni | Quali campioni coprono quali varianti e perché? |
| Logistica campioni | Revisione, quantità, condizionamento, tracciabilità | Quanti, selezionati da chi, quali prove distruttive? |
| Dati preesistenti | Rapporti originali, ambito laboratorio, scostamenti | Cosa si accetta e cosa richiede nuove prove? |
3. Verificare laboratorio e organismo notificato
Soltanto un organismo notificato per le attività pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 può rilasciare il certificato di esame UE del tipo previsto dal modulo B. Verificate persona giuridica, numero a quattro cifre, ambito NANDO, competenza tecnica e responsabile della decisione. L’accreditamento ISO/IEC 17025 dimostra competenza nel perimetro dichiarato, ma non equivale a notifica DPI né ad approvazione del prodotto.
Individuare il richiedente legittimato prima di commissionare le prove del modulo B. In base all’allegato V, la domanda di esame UE del tipo è presentata dal fabbricante o, se previsto dal mandato, dal rappresentante autorizzato. Pagare le prove non rende automaticamente l’importatore il richiedente. Ai sensi dell’articolo 12, l’importatore o distributore che immette DPI sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure li modifica in modo da incidere potenzialmente sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante. Definire richiedente, futuro titolare del certificato e diritti di accesso e condivisione dei rapporti.
Chiedete chi svolge le prove, se vengono accettati risultati esterni e quale tracciabilità dei campioni è richiesta. Ai sensi dell’allegato V, l’organismo esamina il progetto e i campioni, esegue o fa eseguire prove appropriate e mantiene la decisione di certificazione. Un certificato volontario non sostituisce il modulo B.
4. Identificare campioni rappresentativi della produzione
L’allegato V richiede campioni rappresentativi della produzione prevista e consente all’organismo di chiederne altri. Concordate la copertura di taglie, materiali, rivestimenti, filtri, chiusure e opzioni protettive; la scelta del caso peggiore va giustificata. Registrate codici articolo, stabilimento, lotto, condizioni, foto, revisione dei disegni e catena di custodia.
Distinguete prototipi e campioni rappresentativi della serie. Chiarite quali prove distruggono o condizionano il campione, quanti duplicati servono e chi deve selezionarli. Per DPI adattati in serie o realizzati per il singolo utente l’allegato V contiene regole particolari; una misura comoda non dimostra tutta la gamma.
5. Stabilire se i rapporti precedenti siano riutilizzabili
Rapporti EN/ISO precedenti o esteri possono ridurre misurazioni duplicate, ma non devono essere accettati automaticamente dall’organismo notificato. Verificate modello e costruzione esatti, edizione e scostamenti del metodo, rischi e classe, ambito dell’accreditamento alla data della prova, dati originali e incertezza ove rilevante, identità del campione, integrità documentale e successive modifiche.
Prima di spendere per nuove prove, richiedete all’organismo scelto un parere scritto su accettabilità e lacune. Il rapporto di un laboratorio non notificato può supportare il fascicolo, ma non sostituisce l’esame UE del tipo per II e III.
6. Gestire insuccessi, ripetizioni e modifiche
Una prova fallita segnala un difetto di progetto, produzione o dichiarazione. Bloccate la revisione interessata, acquisite risultati originali e modalità di guasto, correggete prodotto o dichiarazione non comprovata e identificate prove direttamente e indirettamente da ripetere. Modificare un messaggio pubblicitario non trasforma un insuccesso in esito positivo senza riesaminare l’uso previsto.
Il punto 7.2 dell’allegato V impone di comunicare le modifiche al tipo approvato o alla documentazione che possano incidere su conformità o validità e di ottenere approvazione aggiuntiva. Materiali, geometrie e fornitori critici possono alterare la protezione; marcatura e istruzioni possono risultare non conformi anche senza differenze misurate. Norme e progresso tecnico richiedono riesame, non automaticamente tutte le prove. Decide l’organismo; il punto 7.6 consente un riesame semplificato in presenza dei presupposti.
Il riesame semplificato dell’allegato V, punto 7.6, non è una scorciatoia dopo una modifica: riguarda il rinnovo quando l’organismo notificato conferma l’assenza di cambiamenti rilevanti al tipo approvato, alle specifiche applicate e allo stato dell’arte. Le modifiche che richiedono approvazione supplementare restano disciplinate dal punto 7.2.
| Modifica | Rischio per le evidenze | Decisione prima del rilascio |
|---|---|---|
| Materiale, rivestimento o filtro | Possono variare protezione, durata e resistenza chimica | Valutare impatto e concordare ripetizioni necessarie |
| Vestibilità, forma o taglie | Possono cambiare copertura, tenuta ed ergonomia | Rivedere caso peggiore e varianti |
| Nuovo stabilimento o processo critico | Può cambiare uniformità produttiva | Controllare processo e sorveglianza di categoria III |
| Etichetta, istruzioni o dichiarazioni | Cambiano documentazione e rischi dichiarati | Rivedere allegato II e prove disponibili |
| Nuova norma o progresso tecnico | Vecchi rapporti potrebbero non coprire tutto | Controllare GUUE e chiedere riesame, non ripetere tutto automaticamente |
7. Acquistare risultati di prova ben definiti
Nel contratto specificate piano e versioni delle norme, prezzi per prova, quantità e condizionamento, risultati grezzi e rapporti firmati, non conformità, diritti di consegna all’organismo, archiviazione, costi di ripetizione e gestione modifiche. Ogni risultato deve collegarsi a campione, prestazione dichiarata e versione del fascicolo tecnico.
La sorveglianza della produzione di categoria III non è l’esame iniziale: C2 prevede controlli casuali sul prodotto da parte dell’organismo almeno annuali; D comporta garanzia qualità della produzione approvata e audit almeno annuali. Si tratta di evidenze diverse.
8. Azione successiva: sette domande per il laboratorio
Inviate una scheda di una pagina con uso e rischi, categoria provvisoria dell’allegato I, modelli e varianti, distinta materiali e disegni, prestazioni e mercati, rapporti precedenti con scostamenti, edizioni delle norme controllate nella Gazzetta ufficiale e data prevista di blocco del progetto. La risposta deve indicare prove mancanti e organismo decisore, non solo il prezzo.
- Quali requisiti dell’allegato II e quali prestazioni dichiarate dimostra ciascuna prova e quali restano senza evidenze?
- Quali edizioni, clausole, riferimenti in Gazzetta ufficiale, limitazioni e date di ritiro usate, e quali specifiche alternative proponete?
- Quale soggetto giuridico esegue le prove, con quali competenze e ambito di accreditamento, e quale organismo notificato DPI decide sul modulo B, se necessario?
- Quali modelli, taglie, materiali e varianti più sfavorevoli rappresentano la produzione, quanti campioni servono e quali prove sono distruttive?
- L’organismo notificato competente esaminerà i rapporti già disponibili prima di nuove prove e indicherà per iscritto le lacune?
- Come sono gestite non conformità, modifiche correttive, ripetizioni mirate e approvazioni supplementari e quali sono i relativi costi?
- Quali rapporti firmati, dati originali, identificativi dei campioni, scostamenti, diritti di condivisione e fasi di consegna sono inclusi?
Domande frequenti sulle prove DPI
Posso effettuare prove prima di scegliere l’organismo notificato?
Sì, in sviluppo, ma per II e III ottenete prima conferma scritta su metodi, campioni e rapporti esterni.
L’accreditamento ISO/IEC 17025 rende notificato un laboratorio?
No. L’accreditamento ha un proprio ambito; notifica e attività ex 2016/425 vanno verificate in NANDO.
Il vecchio rapporto EN è valido dopo gli aggiornamenti del 2026?
Non automaticamente. Controllate riferimenti GUUE, restrizioni, ritiro, edizione, identità del prodotto e analisi delle lacune.
Devo sottoporre a prove distruttive ogni colore e taglia?
Non necessariamente. Dipende dalle differenze protettive e dal piano; l’organismo può richiedere altri campioni. Motivate la copertura.
Un insuccesso o un nuovo materiale impone di rifare tutti i test?
Non esiste regola generale di ripetizione totale. Valutate causa e requisiti coinvolti e consultate l’organismo per il modulo B.
Fonti ufficiali e servizi collegati
- Regolamento DPI 2016/425
- Decisione sulle norme 2026/1279
- Decisione modificativa 2026/1971
- Commissione: DPI e NANDO
- Commissione: norme armonizzate
Questa pagina riguarda evidenze e ordini di prova; per la certificazione completa e la strategia di classificazione consultate i servizi collegati. servizi di certificazione DPI nell’UE; consulenza sulla conformità dei DPI.