Consulenza e coordinamento normativo

Quale adempimento REACH è necessario?

Verifica gli obblighi prima di iniziare i test.

Un servizio di registrazione REACH per prodotti di consumo parte dall’identificazione della sostanza e dell’operatore responsabile, non da un certificato universale del prodotto. REACH non prevede la registrazione generale di una sedia, di un giocattolo o di un articolo domestico finito. In base a composizione, rilascio intenzionale, quantità e filiera, possono occorrere la registrazione di una sostanza, la notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, una conclusione documentata circa l’assenza di obblighi di presentazione oppure attività distinte di comunicazione e SCIP.

Il servizio copre la procedura: individuare il soggetto tenuto, raccogliere prove, selezionare il fascicolo, trasmetterlo tramite i sistemi ECHA, rispondere ai controlli di completezza e gestire le modifiche. Un incarico professionale non trasferisce i doveri di legge né garantisce una decisione ECHA.

Quale adempimento REACH è necessario?

Classificare ogni codice prodotto e componente prima di avviare il fascicolo. Le soglie riguardano la sostanza e la singola persona giuridica, non il peso complessivo degli articoli o il numero di pezzi venduti.

Tipo di prodottoCondizione e decisioneRisultato corretto
Sostanza in quanto tale o in una miscela importataIl fabbricante o importatore nello SEE deve di norma registrare la sostanza da una tonnellata annua, fatte salve le esenzioni e sommando le quantità pertinenti.Richiesta preliminare all’ECHA, condivisione dati e fascicolo di registrazione della sostanza, non del prodotto.
Articolo con rilascio intenzionale, ad esempio profumatoProduttore o importatore verifica se la sostanza destinata al rilascio supera una tonnellata annua e se è già registrata per tale uso. Un’emissione accidentale non basta.Registrare la sostanza se ricorrono le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1; altrimenti documentare perché non è dovuto.
Articolo ordinario con SVHC dell’elenco delle sostanze candidateLa notifica dell’articolo 7, paragrafo 2 richiede generalmente oltre lo 0,1 % in peso nell’articolo e oltre una tonnellata annua di tale SVHC; verificare le eccezioni per uso registrato e assenza di esposizione.Eventuale notifica all’ECHA entro sei mesi dall’inclusione nell’elenco; articolo 33 e SCIP si valutano a parte.
Articolo senza obbligo di registrazione o notificaL’assenza di obblighi di presentazione non prova la conformità REACH: restano da verificare articolo 33, restrizioni dell’allegato XVII e altre norme.Parere motivato di mancata presentazione e azioni separate, non un certificato inesistente.

Documenti da raccogliere prima di iniziare

  • Soggetto obbligato: identificare fabbricante o importatore SEE oppure rappresentante esclusivo SEE validamente nominato da produttore extra-SEE; conservare la nomina e gli importatori coperti.
  • Mappa prodotto/sostanze: SKU, perimetro dei singoli articoli e componenti, distinta materiali, numeri CAS/CE disponibili, identità e composizione; segnalare le lacune.
  • Quantitativi annuali: calcolare la massa della sostanza per persona giuridica e anno civile, come sostanza, in miscele e in articoli con rilascio intenzionale; conservare ipotesi e conteggi.
  • Prove su rilascio e SVHC: funzione del rilascio, dichiarazioni fornitori, elenco candidate, concentrazioni dei componenti, restrizioni e analisi mirate.
  • Elementi del fascicolo: identità IUCLID, usi, proprietà, classificazione, diritti sugli studi e condivisione dati; ove richiesto, valutazione e relazione sulla sicurezza chimica.
  • Controlli amministrativi: account REACH-IT aggiornato, recapiti, prove dello status PMI, accesso alla trasmissione congiunta, stima delle tariffe e responsabile delle comunicazioni ECHA.

Dalla verifica all’invio all’ECHA

  1. Fase 1 — redigere la decisione sul percorso per ogni sostanza e soggetto: distinguere registrazione, notifica articolo 7(2), informazioni articolo 33 e SCIP.
  2. Fase 2 — integrare dati dei fornitori o analisi; conteggiare la sostanza nell’anno pertinente prima di ordinare studi o promettere scadenze.
  3. Fase 3 — per una nuova registrazione inviare una richiesta preliminare tramite IUCLID/REACH-IT e attenderne l’esito prima della registrazione o di prove su vertebrati; gestire la condivisione dei dati.
  4. Fase 4 — ottenere accesso alla presentazione congiunta e diritti sui dati; predisporre e validare il fascicolo IUCLID come capofila o membro.
  5. Fase 5 — trasmettere via REACH-IT, seguire regole e verifica di completezza tecnica, pagare tempestivamente gli importi dovuti e rispondere all’ECHA. Il numero di registrazione viene attribuito soltanto dopo il superamento delle verifiche previste e il pagamento della tariffa applicabile; non costituisce un’approvazione generale del prodotto.
  6. Percorso alternativo — per la notifica articolo 7(2), inserire in IUCLID dati su impresa, sostanza, quantitativi e usi, trasmettere in REACH-IT e conservare il riferimento e gli eventi di aggiornamento.

Ritardi e motivi di rigetto

  • Soggetto errato: un’azienda extra-SEE non registra direttamente senza operatore ammissibile nello SEE; un semplice agente non è automaticamente rappresentante esclusivo.
  • Identità discordante: informazioni CAS/CE, analisi o composizione incoerenti ostacolano la richiesta e la condivisione dati.
  • Tonnellaggio o rilascio errati: utilizzare il peso del prodotto, trascurare altre importazioni o confondere migrazione accidentale e rilascio previsto produce un percorso sbagliato.
  • Sezioni IUCLID mancanti, esenzioni immotivate, assenza di diritti di studio o incompatibilità con il fascicolo congiunto generano rilievi; il controllo automatico non garantisce quello manuale.
  • Pagamento o correzioni tardivi possono causare rigetto. Dopo un primo esito negativo del controllo di completezza tecnica, l’ECHA concede normalmente quattro mesi per rimediare; un secondo esito negativo o il mancato rispetto del termine per un nuovo invio possono comportare il rigetto.

Obblighi successivi alla presentazione

  • Sorvegliare volumi, filiere, importatori coperti, identità e usi; aggiornare la registrazione per informazioni rilevanti o cambio della fascia di tonnellaggio.
  • Ricontrollare formulazioni, fornitori e componenti nuovi rispetto a elenco candidate e allegato XVII aggiornati; vecchie dichiarazioni non coprono automaticamente nuovi codici.
  • Garantire informazioni dell’articolo 33 e risposta gratuita ai consumatori entro 45 giorni; esaminare SCIP separatamente sopra lo 0,1 % in peso di SVHC nell’articolo.
  • Aggiornare la notifica articolo 7(2) se cambiano dati rilevanti, archiviando comunicazioni ECHA, versioni del fascicolo e documenti giustificativi.

Ambito del servizio e argomenti collegati

Questa pagina descrive l’esecuzione e la trasmissione all’ECHA per sostanze presenti nei prodotti di consumo. Registrazione generale, assistenza REACH complessiva e accesso al mercato con più normative sono trattati nelle pagine collegate. Non si intende una registrazione generale del prodotto.

registrazione REACH generale; assistenza REACH completa; accesso dei prodotti al mercato UE

Domande sulle pratiche REACH dei prodotti di consumo

Ogni prodotto finito necessita di registrazione REACH?

No. La registrazione riguarda normalmente sostanze; occorre prima valutare sostanza/miscela/articolo, rilascio, soggetto, quantitativi ed eccezioni. Un «certificato di registrazione REACH del prodotto» non costituisce il risultato ordinario.

La marcatura CE o un test SVHC sostituiscono la registrazione?

No. La marcatura CE dipende da norme di prodotto separate quando applicabili; un rapporto di prova non dimostra il tonnellaggio del registrante né i diritti di utilizzo dei dati e non consente di stabilire se sia obbligatorio presentare un fascicolo di registrazione.

Chi presenta il fascicolo se lo stabilimento è fuori dallo SEE?

Di norma l’importatore responsabile nello SEE o il rappresentante esclusivo ammissibile nominato dal fabbricante, formulatore o produttore di articoli extra-SEE; controllare nomina e copertura.

E se un articolo profumato rilascia meno di una tonnellata annua?

Con quella quantità, di per sé non scatta la registrazione ai sensi dell’articolo 7(1); documentare il bilancio di massa, includere eventuali altri flussi della stessa sostanza e verificare restrizioni e obblighi connessi all’elenco delle sostanze candidate.

Una SVHC sopra lo 0,1 % impone registrazione completa?

No. La notifica articolo 7(2) richiede anche più di una tonnellata annua e ammette eccezioni. Articolo 33 e SCIP sono valutazioni distinte.

Fonti ufficiali

Responsabile della pubblicazione: Khachatrian Razmik

Ultimo aggiornamento: 2026-10-16

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